Il locatario, su esplicito consenso della locatrice, potrà prorogare il periodo di noleggio dell’autoveicolo di cui al presente articolo
Il prezzo che il locatario pagherà per la locazione dell’autoveicolo di cui al presente articolo comprende i seguenti costi:
- il prezzo giornaliero per il noleggio del veicolo per il numero concordato dei giorni di calendario del noleggio;
- qualsiasi ulteriore servizio aggiuntivo che il locatario sceglierà di aggiungere Sue spese, se e per quanto risultante dalla lettera di noleggio;
- l’imposta sul valore aggiunto (c.d. I.V.A.);
- qualsiasi altro costo connesso alla persona del locatario (ad esempio: in relazione all’età di applicabilità del supplemento “Young Driver”).
Il locatario espressamente consente alla locatrice di addebitare con la modalità di pagamento da Lei scelta ogni costo del noleggio che risulti non pagato.
Le informazioni che il locatario trasmetterà alla locatrice al momento della prenotazione (quali, ad esempio, la durata del noleggio o la Sua età o l’età di qualsiasi Conducente aggiuntivo) avranno una incidenza sul costo del suo noleggio. Qualsiasi cambio alle informazioni potrebbe pertanto comportare anche un cambio del costo del noleggio. Il prezzo del noleggio sarà il prezzo applicabile al momento del noleggio o al momento di ogni cambiamento successivo alla prenotazione.La locatrice autorizza il libero utilizzo del veicolo nel rispetto degli articoli del presente contratto, impegnandosi a disporre del veicolo indicato nell’art. 1 esclusivamente nei limiti dello stesso nonché delle relative disposizioni di Legge. Le seguenti condizioni contrattuali si applicano al locatario che sottoscrive il contratto di noleggio, al soggetto indicato nel campo “Conducente”, all’eventuale diverso soggetto “pagatore” (indicato nel contratto di noleggio nel campo “Fatturazione/ Billing Details”), così come a qualsiasi altro conducente che sia espressamente indicato nel contratto di Noleggio, e quindi risulti autorizzato a guidare il veicolo, i quali (locatario, conducenti e pagatore) assumono in solido contutte le responsabilità economiche derivanti dal noleggio.
Nel caso in cui il locatario dovesse consentire ad una persona non autorizzata la guida del veicolo, ciò è considerato quale violazione del presente contratto e sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze che da ciò possono derivare, ivi incluso rispondere nei confronti della locatrice per i danni causati anche da terza persona non autorizzata.
In tali circostanze il locatario e il conducente non autorizzato potrebbero non essere coperti dalle assicurazioni e in ogni caso verranno meno le limitazioni/esclusioni di responsabilità previste dalle opzioni aggiuntive eventualmente sottoscritte.
Art. 2 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE – CONDUCENTE
E’ espressamente vietata la sublocazione.
Il mezzo non potrà essere utilizzato e/o condotto per il trasporto di passeggeri o merci dietro compenso.
L’automezzo potrà essere condotto esclusivamente dal locatario maggiore di anni venticinque nonché in possesso di regolare patente di guida tipo B.
Con l’opzione “conducente aggiuntivo” il veicolo locato potrà essere condotto da un ulteriore soggetto, sempre a condizione che il predetto sia maggiori di anni venticinque nonché in possesso di regolare patente di guida tipo B.
Art. 3 – CONDIZIONI DEL VEICOLO E CONSEGNAIl locatario, prendendo in consegna il veicolo, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza ed è idoneo all’uso pattuito e altresì dotato di tutti i documenti necessari per la circolazione, incluso il tagliando assicurativo e la carta verde. Il veicolo andrà restituito presso il luogo indicato dalla locatrice in Napoli alla via Vico dei Pezzi n. 25 con le sue chiavi, gli accessori e la documentazione consegnata, alla data ed ora indicate., nel rispetto della percorrenza pattuita e nel medesimo stato in cui la locatrice ha fornito il Veicolo all’inizio del Periodo di noleggio. Ove il cliente fosse interessato potrà richiedere ed acquistare il prodotto opzionale denominato “Late check-in” il quale consente al cliente di usufruire di un periodo di tolleranza maggiore rispetto al noleggio standard, fino a 120 minuti oltre il tempo previsto per la riconsegna del veicolo. Il costo del servizio è pari ad euro 20,00. Nel caso in cui il Veicolo non fosse restituito nei termini sopra stabiliti, quand’anche estesi mediante l’acquisto del prodotto opzionale “Late Check-in” , la locatrice addebiterà un importo pari ad un giorno di noleggio maggiorato di € 50,00 a titolo di penale per ciascun giorno di ritardo, fermo restando che la locatrice potrà prendere atto dello spirare del termine contrattuale, ovvero, in ogni caso dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il noleggio per grave inadempimento e, in entrambi i casi, riacquistare il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la sua volontà e lui sarà tenuto a rimborsare alla locatrice delle spese sostenute, nonché per tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della mancata riconsegna.
Il carburante consumato durante il periodo della locazione è a carico del locatario.
La locatrice fornirà al locatario il veicolo con il pieno di carburante. Il locatario si obbliga a restituire il veicolo con il pieno di carburante.
In mancanza, verrà addebitato al locatario il costo del carburante mancante per considerare il serbatoio pieno oltre un costo di euro 15,00 per il servizio di rifornimento.
Art. 4–DEPOSITO A GARANZIA
In aggiunta al costo del noleggio (che il locatario potrebbe aver prepagato in fase di prenotazione o che pagherà al momento del ritiro o della restituzione del veicolo), la locatrice richiederà al locatario un deposito a garanzia per un importo pari ad euro 500,00 (cinquecento//00).
Questa garanzia richiesta attraverso una pre-autorizzazione sulla carta di credito intestata al locatario che concede la utilizzazione della sua Carta di Credito quale deposito cauzionale. La società locatrice potrebbe anche addebitare al locatario ulteriori importi connessi ai vari eventi che possono occorrere (ad. esempio incidenti, contravvenzioni, ecc.), come meglio specificato negli articoli seguenti.
Art. 5 – OBBLIGHI RELATIVI ALL’USO DEL VEICOLO
Il locatario, ovvero in solido il conducente/i da lui incaricato, riceverà i documenti necessari alla circolazione del mezzo, impegnandosi alla loro custodia e riconsegna, e, nel caso di smarrimento, si impegna a farne denuncia alla competente autorità, a sopportare tutte le spese necessarie alla loro duplicazione oltre euro 30,00 a titolo di penale. Il locatario, ovvero in solido il conducente/i, si impegnano a risarcire la locatrice per i danni patiti, anche a titolo di lucro cessante, relativamente al fermo macchina per il periodo in cui la stessa non potrà circolare;
Il locatario ovvero i conducente/i si impegna inoltre ad utilizzare l’autoveicolo nel rispetto della destinazione e dei limiti indicati sulla carta di circolazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non potrà adibire il veicolo a trasporto di persone e/o bagagli in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione ed in quello “uso e manutenzione” della casa costruttrice, traino di veicolo o altro rimorchio, ecc.) con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia; inoltre il locatario, ovvero in solido il conducente/i, non potranno trasportare il veicolo fuori dal territorio nazionale.
Il locatario, ovvero in solido il conducente/i, si impegnano ad utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e nel rispetto di tutti i regolamenti e normative vigenti e in modo tale da non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze assicurative (a titolo esemplificativo: guida in stato di ebrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, competizioni sportive o gare di velocità, spingere e trainare altro veicolo o rimorchio);
Il locatario è tenuto ad informare la locatrice, nel più breve tempo possibile, qualora riscontrasse difetti negli pneumatici o anomalie degli stessi: in ogni caso, la responsabilità verso terzi per danni derivanti da omessa o mancata segnalazione del guasto grava sul Cliente/locatario;
in caso di guasto alla vettura il locatario si impegna a contattare esclusivamente i numeri di assistenza telefonici forniti dalla locatrice: in caso contrario quest’ultima non sarà tenuta a riconoscere le eventuali spese sostenute a fronte del soccorso;
il locatario si impegna a restituire il mezzo, nello stesso stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza, alla scadenza convenuta espressamente pattuita nel contratto. L’utilizzo, in spregio agli obblighi di cui sopra e/o alle norme di Legge, oltre a consentire alla locatrice la risoluzione anticipata del contratto, comporterà l’obbligo per il Cliente/locatario, ovvero in solido il conducente/i di rispondere civilmente e penalmente delle conseguenze derivate dall’uso illecito ed anomalo dell’autovettura, oltre il ristoro dei danni, anche per lucro cessante, recati alla locatrice.
In caso di restituzione del veicolo in condizioni di pulizia incompatibili con il normale uso o comunque che richieda un’operazione di pulizia non ordinario, è previsto a carico del locatario un addebito a titolo di penale pari ad euro 30,00, oltre il rimborso degli eventuali danni.
Art. 6 – CANONE E RIMBORSI
Il Locatario assume l’obbligo di corrispondere alla società locatrice:
- a) l’importo del canone di locazione e dei servizi ed opzioni aggiuntive così come espressamente pattuite nel contratto;
- b) il risarcimento di tutti i danni subiti dall’automezzo in seguito ad incidente stradale, furto totale e/o parziale dello stesso, incendio, atti di vandalismo, ecc.;
- c) il risarcimento di tutti i danni causati da errato rifornimento e/o esaurimento del carburante;
- d) rimborso di tutte le spese per il recupero del mezzo non restituito nei termini del contratto;
- e) nel caso di ritardata restituzione (oltre la scadenza pattuita nel contratto), il risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. (corresponsione per ogni giorno di ritardo di una somma pari al corrispettivo giornaliero pattuito, salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno riportato);
- f) l’importo forfettario di €500 per ogni incidente stradale verificatosi nel corso della locazione che ha provocato danni ai cristalli del veicolo.
- g) rimborso di tutte le sanzioni amministrative e contravvenzioni e di ogni altro addebito conseguente a violazione di leggi e regolamenti comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte , commesse durante il tempo di locazione, nonchè i relativi costi accessori
- h) spese legali sostenute dalla locatrice per ottenere il pagamento di quanto sopra. Il locatario che sottoscrive il contratto e le condizioni relative, fornendo i propri dati, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, è sempre personalmente tenuto al pagamento delle somme (a titolo di canoni, rimborsi, risarcimento e quant’altro) anche nel caso in cui abbia stipulato il contratto in nome e per conto di un terzo e anche per le azioni ed omissioni compiute dall’effettivo conducente dell’autoveicolo.
- i) Il puntuale versamento di tutti gli addebiti a titolo di penale indicati nel presente contratto.
Il Cliente acconsente fin d’ora con firma del contratto all’addebito di tutti gli importi che risulteranno dovuti, direttamente ed indirettamente, in forza del noleggio, anche successivamente alla fatturazione del corrispettivo dello stesso sulla carta di credito utilizzata a garanzia del pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto di noleggio.
Art. 7–DANNI AL VEICOLO
Il Locatario, in solido con i conducenti, sarà ritenuto responsabile dei danni rilevati al rientro del Veicolo e non segnalati come preesistenti sull’apposito “modello individuazione dei danni preesistenti” ai sensi dell’art. 1588 c.c., restando a Suo carico l’onere di dimostrare che l’evento dannoso non è conseguenza della sua condotta anche omissiva e di aver custodito il veicolo con la massima diligenza, tenuto conto delle circostanze. In tal senso resta inteso che la eventuale sottoscrizione di qualsivoglia limitazione/esclusione di responsabilità non potrà dare luogo ad alcuna inversione dell’onere della prova. Il Locatario, in solido con i conducenti, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni connessi dall’eventuale fermo tecnico del veicolo. La quantificazione dei danni, nonché le tempistiche correlate all’eventuale fermo tecnico, verrà effettuata ad insindacabile giudizio degli autoriparatori professionisti di fiducia scelti dalla società locatrice. Ove al momento della riconsegna del Veicolo, nel corso dell’ispezione eseguita dall’incaricato della locatrice, siano rilevati dei danni la cui presenza viene dal locatario riconosciuta con la sottoscrizione del verbale di riconsegna, la locatrice provvederà a fornire immediatamente una stima dei costi di riparazione che Le potranno essere addebitati sulla carta di credito fornita a garanzia (o sul differente metodo di pagamento da Lei utilizzato per il noleggio). La restituzione del veicolo fuori dall’orario d’ufficio e/o comunque la mancata presenza del locatario al momento della restituzione del veicolo, verrà considerato come totale e non contestato riconoscimento del danno così come individuato e quantificato dalla locatrice.
Art. 8–GESTIONE CONTRAVVENZIONI, MULTE E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
In caso di inadempimento all’obbligo contrattuale assunto dal locatario di rispettare le norme sulla circolazione dei veicoli, comprovato da notifica/comunicazione alla società locatrice di verbale per sanzioni amministrative da parte delle competenti autorità (ad es.: Polizia di Stato, Polizia municipale, Polizia Metropolitana, Polizia Stradale, Enti Autostradali, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) il locatario e/o i conducenti in solido saranno tenuti a corrispondere alla società locatrice una penale contrattuale, non inclusiva del costo della sanzione, pari ad euro 60,00 ed a rimborsare la società locatrice dell’ammontare della/e sanzione/i e/o pedaggi eventualmente anticipati. In questi casi, quando possibile, la società locatrice provvederà a richiedere alle autorità competenti la rinotifica presso il locatario e/o i conducenti , ove ciò non fosse possibile, la locatrice provvederà a pagare la relativa sanzione e ad addebitarle l’importo della sanzione e della predetta penale.
Art. 9 – GARANZIA E RESPONSABILITA’ DELLA LOCATRICE
L’autoveicolo è coperto da garanzia nei termini indicati dalla casa costuttrice.
Il Locatario potrà far valere a proprie spese i diritti derivanti da tale garanzia, direttamente nei confronti della casa costruttrice e/o del concessionario presso cui è avvenuto l’acquisto dell’automezzo, sollevando la locatrice da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi degli autoveicoli, accettando, altresì, tutte le clausole, che dichiara di conoscere, delle condizioni generali di vendita applicate dal concessionario e di uso dell’autoveicolo come indicate dalla casa costruttrice. Oltre a ciò il locatario esonera la locatrice da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti guasti, mancata consegna o riconsegna, furto o smarrimento di merci eventualmente trasportate e quant’altro fatto accaduto durante il tempo della locazione, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei suoi confronti.
Art.10 – COPERTURE ASSICURATIVEE RIDUZIONE DEI RISCHI
La locatrice fornisce per l’autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito le seguenti coperture assicurative:
a)R.C.A. obbligatoria con polizza che prevede la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose, nei limiti prescritti dalle leggi in vigore nel paese ove l’autoveicolo è registrato con franchigia di €500,00 per ogni incidente causato.
Con un costo aggiuntivo, il locatario potrà ottenere la copertura o la riduzione dai seguenti rischi:
- b) rischio danni propri dell’autoveicolo (c.d. “Kasko”), con “franchigia” pari ad euro € 1.500,00.
- c) rischio “Furtoed incendio”, con “franchigia” pari ad euro 3.000,00. Tale copertura è operativa solo, nel caso in cui il locatario restituisca le chiavi del veicolo, diversamente dovrà rispondere per l’intero valore del mezzo.
In ogni caso resta espressamente convenuto che il locatario e il conducente/i si obbligano a risarcire la locatrice di ogni e qualsiasi danno ed a manlevare il medesimo da ogni e qualsiasi risarcimento verso terzi conseguente sia alla proprietà, sia alla detenzione, che alla circolazione ed all’impiego del bene locato per qualsiasi rischio che risulterà coperto o non indennizzato dalla Compagnia assicuratrice.
- d) Rischio “infortuni del conducente o passeggeri”con massimale pari ad euro…. .
Indifferentemente dalle opzioni di riduzione dei rischi acquistate elencate nell’art. 10, il locatario sarà economicamente responsabile per l’intero ammontare del danno secondo i termini previsti dalla legge (ed il particolare, in Italia, dall’art. 1588 del codice civile), qualora il danno sia causato:
- da azioni dolose del Guidatore;
- da un’esplosione o un incendio all’interno o verso il Veicolo, causata dal trasporto di beni pericolosi (per beni pericolosi si intende qualsiasi prodotto o sostanza che, in ragione della sua natura e/o principali caratteristiche, è ragionevolmente considerato pericoloso e che, se non trasportato con l’adeguata attenzione e premura, può causare un danno al Veicolo, e a Terzi che si trovino a distanza ragionevole dal Veicolo);
- dal furto totale o parziale del Veicolo o da atti di vandalismo mentre il Veicolo sia stato lasciato incustodito.
- Negligenza del locatario e/o del conducente/i (intesa quale comportamento che si situi al di sotto degli standard propri di una persona di media accortezza in circostanze simili) o quella dei Suoi passeggeri (per esempio, nel caso di mancata valutazione dell’altezza del Veicolo);
- Da negligenza del locatario e/o del conducente/i nel caso in cui le chiavi vadano smarrite o siano rubate o comunque in caso di mancata restituzione delle stesse;
Art. 11 – ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI
Oltre alle suddette coperture assicurative, la locatrice fornisce per l’autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito, i seguenti servizi:
- a) pagamento tassa di proprietà;
- b) manutenzione ordinaria dell’autoveicolo: tagliandi regolari. sostituzione organi d’usura nelle normali quantità previste;
- c) la sostituzione di organi danneggiati o usurati a causa di errata od anormale conduzione e il carburante, il lavaggio, il posteggio, i pedaggi, le contravvenzioni, l’IVA ed ogni altro servizio espressamente non elencato sopra, sono esclusi dal canone concordato e sono, conseguentemente a carico del locatario e del conducente/i.
Il locatario potrà inoltre usufruire dei seguenti servizio aggiuntivi a pagamento:
- d) opzione “conducente aggiuntivo”, al costo di euro 30,00 per ogni conducente aggiuntivo di età superiore ai 25 anni;
- e) opzione “young driver”, al costo di euro 40,00 nell’ipotesi di conducente di età compresa tra i 18 ed i 24 anni.
Art. 12– INCIDENTI STRADALI
In caso in cui l’automezzo venga coinvolto in un incidente stradale, il locatario e/o i conducente/i si impegnano a proteggere gli interessi della locatrice e della sua compagnia assicuratrice, obbligandosi a:
- a) non rilasciare, nell’immediatezza del sinistro, eventuali dichiarazioni di responsabilità o colpa, in caso di incertezze sulla dinamica;
- b) informare immediatamente telefonicamente la locatrice e trasmettere alla stessa entro le 24 ore successive una relazione dettagliata compilata su “modulo di constatazioneamichevole” previsto dalla Legge ed accluso ai documenti dell’autoveicolo (contenente, in particolare, i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte e degli eventuali testimoni);
- c) informare immediatamente la più vicina Autorità di Polizia nel caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o quando vi siano feriti e in ogni caso di incidente grave;
- d) provvedere alla custodia del veicolo;
- e) attivarsi, anche successivamente a richiesta della Locatrice, al fine di procurarsi tutti gli elementi necessari al fine di individuare correttamente la responsabilità;
- f) sempre a richiesta della Locatrice, che lo ritenga necessario, collaborare nella gestione delle cause civili conseguenti ai sinistri.
Art. 13 – INCENDIO, FURTO O DISTRUZIONE
In caso di incendio, furto totale o parziale il Cliente ha l’obbligo di:
- a) avvertire immediatamente la locatrice, dandogli tutte le informazioni circa data, luogo e le altre circostanze del sinistro;
- b) sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti e farsi rilasciare l’attestato di resa denuncia, da inviare alla locatrice;
- c) riconsegnare le chiavi dell’autoveicolo e dell’antifurto, se il mezzo ne è provvisto, in caso di furto totale. La mancata consegna,di quanto sopra comporta la decadenza della eventuale copertura assicurativa “furto” attivata dal locatario e , conseguentemente, lo stesso sarà’ tenuto personalmente al risarcimento del danno.
In ogni caso la locatrice non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente per furti di merce, oggetti od altri accessori contenuti nell’autoveicolo.
Art. 14 – RICONSEGNA DEL VEICOLO LOCATO
Il locatario si obbliga a riconsegnare il veicolo presso la sede indicato dalla locatrice entro la data e l’ora indicati nel contratto, o comunque appena la locatrice gliene faccia richiesta (ad es.: nel caso di risoluzione o scadenza anticipata della locazione), con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, fatta salva la normale usura proporzionata dalla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. Qualora il veicolo non sia riconsegnato alla locatrice entro tale data, quest’ultima potrà riacquistare il materiale possesso del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Cliente. Le spese per la riparazione di eventuali danni meccanici e di carrozzeria, riscontrati sul veicolo e non imputabili a normale usura, verranno addebitati al Cliente, cosi come il ripristino di riparazioni non autorizzate o male eseguite. Nell’ipotesi di mancata riconsegna del veicolo a causa della condotta del locatario ( ad es. smarrimento chiavi, incidente causato dal locatario, ecc), la locatrice si occuperà del recupero del veicolo locato.
Nello specifico:
1) nell’ipotesi di recupero del veicolo nell’ambito del territorio del Comune di Napoli, la locatrice addebiterà a carico del locatario un importo a titolo di penale pari ad euro 125,00;
2)nell’ipotesi di recupero del veicolo nell’ambito territoriale della Regione Campania,oltre il territorio del Comune di Napoli, la locatrice addebiterà a carico del locatario un importo a titolo di penale pari ad euro 250,00;
3)nell’ipotesi di recupero del veicolo nel territorio italiano. oltre la Regione Campania, la locatrice addebiterà a carico del locatario un importo a titolo di penale pari ad euro 500,00.
Art. 15 – FACOLTA’ Dl PROROGA
Su richiesta del locatario, la locatrice si riserva la facoltà di prorogare la locazione per un periodo opportuno ed alle tariffe in vigore al momento della scadenza.
Art. 16–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il locatario dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR – e del D. Lgs. n. 101/2018 circa le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati in suo possesso, soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, prestando il proprio consenso libero e consapevole al trattamento dei suddetti dati per le finalità contemplate nell’informativa.
Art. 17 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Locatario potrà richiedere la risoluzione anticipatamente alla scadenza del contratto: Conseguentemente, qualora essa venga richiesta il locatario sarà comunque tenuto a corrispondere le somme pattuite fino all’originario termine.
Art. 18 – RISOLUZIONE ESPRESSA
La locatrice si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso il contratto di Locazione nei casi di violazione da parte del locatario degli obblighi previsti nel presente contratto.
Art. 19 – FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI
Qualsiasi cambiamento od aggiunta ai termini ed alle condizioni del contratto sarà valida solo se confermata per iscritto.
Art. 20 – NORMATIVA APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana e per quanto non espressamente previsto si richiamano espressamente le norme del Codice Civile applicabili (1571 e seg.;) nonché delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 21 – FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva (con esclusione, pertanto, del foro generale del convenuto, del forumcontractus; del forum distinataesolutionis e del foro ex art; 1182, terzo comma, c.c.) il Foro di Napoli (Italia).